Il proprio e l’altrui: dubbi sugli obblighi informativi nell’Iva.

La buona fede soggettiva. Da molti anni, la giurisprudenza europea ed interna delimitano il concetto di buona fede soggettiva nell’Iva. Come sanno gli addetti ai lavori, il diritto di detrazione Iva viene limitato quando il contribuente era parte della frode o quando sapeva o avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode Iva.

Il punto centrale è dato quindi dagli obblighi di informazione imposti al contribuente. Quanto il contribuente deve indagare sulla propria controparte? Il tema è oggetto di dibattito in giurisprudenza e sinora è risolto (a volte più, a volte meno) ragionevolmente.

Confini spostati a piacimento. La recente attuazione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute, apre un nuovo scenario. Infatti, come risulta dai provvedimenti di attuazione, saranno consultabili dal contribuente “i dati trasmessi dal soggetto passivo e, per quanto riguarda i dati fattura, anche dai suoi clienti e fornitori“: https://goo.gl/n1VQuH

Quindi, il contribuente potrà controllare se i propri fornitori hanno regolarmente emesso fattura (e, mi sembra di capire, anche se hanno versato l’Iva corrispondente). Sono stati estesi i poteri di informazione del contribuente.

Si tratta di poteri o di doveri? In caso di controversia concernente la buona fede Iva, l’Agenzia potrà sostenere che il contribuente poteva comunque venire a conoscenza della mala fede del fornitore, grazie ai nuovi mezzi messigli a disposizione? Se si crede che si tratti di doveri, si configura un nuovo pesantissimo onere in capo al contribuente.

Se un tale onere di informazione è configurabile forse per chi ha pochi fornitori, per chi ha molti fornitori non sembra ragionevole configurare un tale obbligo. Non si può pensare che il contribuente perda decine di ore per verificare non solo i propri adempimenti, ma anche quelli di tutte le parti correlate.

Rimedio: ragionevolezza e proporzionalità. Mi sembra che questa soluzione non sia accettabile, per un semplice motivo: confligge con i principi di ragionevolezza e proporzionalità (quest’ultimo così caro dalla Corte di giustizia). Non si può chiedere al contribuente di sostituirsi all’Agenzia, impiegando energie e tempo rilevantissimi, per adempimenti che non si possono dire riferiti a lui direttamente.

Insomma, al contribuente l’onere di fare impresa, all’Agenzia l’onere di controllare le infedeltà: è meglio non confondere i due piani e lasciare fare il proprio mestiere a quegli imprenditori che, con coraggio, creano ricchezza oggi in Italia.

Senza contare che emerge una contraddizione. O l’inadempimento del fornitore è così evidente dai dati informatici (ed allora perché l’Agenzia non ha immediatamente fermato il frodatore, avvisando i suoi clienti?), o l’inadempimento non è così evidente (ed allora, se neppure l’Agenzia se ne è accorta in tempo, si può davvero chiedere al contribuente di investigare meglio di un apparato costituito da 40.000 persone?).

Riferimenti: una recente decisione in materia di obblighi di buona fede è Corte di Giustizia C‐624/15 – Litdana; per la giurisprudenza interna cfr. invece Cass. civ. Sez. V, 21/4/2017, n. 10120; gli atti amministrativi di cui si parla in questo post sono collegati al Provvedimento Ag. entrate 27 marzo 2017.

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